mercoledì 10 aprile 2013

Far strame della Costituzione che si avrebbe il dovere di difendere

C'è una parola precisa che definisce questo reato [SGA].

Una grazia contro lo Stato di diritto
Domenico Gallo, il manifesto | 10 Aprile 2013

«La grazia indebolisce la lotta all'impunità»


Caso Abu Omar
La strana grazia di Napolitano
di Bruno Tinti il Fatto 10.4.13


Il disprezzo per il Diritto, la Costituzione e le leggi sembrava una prerogativa di B&C. Ma non è vero. Il governo Monti e il Presidente della Repubblica hanno adottato provvedimenti impensabili: il decreto Ilva, la vicenda dei marò, il conflitto di attribuzione con la Procura di Palermo, la grazia a Sallusti e alla fine la grazia all’ufficiale Usa Joseph Romano hanno dimostrato che anche questi statisti sui generis hanno una concezione proprietaria dello Stato: quando credono che una presunta ragion di Stato lo richiede, la violenza al Diritto non è di ostacolo.

Corte Costituzionale, sentenza 200/2006: la grazia risponde a finalità umanitarie, atto di clemenza individuale che incide sull’esecuzione di una pena validamente inflitta da un giudice con le garanzie formali e sostanziali del processo penale. La sua funzione è attuare i valori costituzionali, consacrati all’art. 27 della Costituzione, cui devono ispirarsi tutte le pene: senso di umanità e rieducazione.
POI È ARRIVATO Abu Omar, cui l’Italia aveva concesso asilo politico, sequestrato dalla Cia con la complicità dei servizi italiani. Gli autori di questo “crimine contro l’umanità” (così definito da Parlamento Europeo, Consiglio d’Europa, Cedu, Nazioni Unite, Amnesty International, Human Rights Watch), sono condannati dopo i consueti 3 gradi di giudizio. E Napolitano concede la grazia a Joseph Romano, uno degli americani sequestratori, l’unico militare, gli altri 22 essendo civili (agenti Cia).
Il fatto è che motivare la grazia scrivendo: Obama me lo ha chiesto, gli Usa sono gli Usa e noi non siamo niente, è dura. A parte tutto, contrasta con la sentenza 200/2006. E dunque i consiglieri giuridici del Presidente si arrampicano sugli specchi e partoriscono motivazioni per giustificare l’iniziativa. Fallendo miseramente ma, dal loro punto di vista, non tanto: chi se li va a studiare codici, pandette e giurisprudenza? Qualche frase ad effetto e la facciamo franca. É da vedersi: “Il Capo dello Stato ha tenuto conto della mutata situazione normativa introdotta dal Dpr 11 marzo 2013, n. 27” (20 giorni prima della grazia) sicché la rinuncia da parte del Ministro della Giustizia alla giurisdizione italiana sui reati commessi da militari Nato è oggi consentita in ogni stato e grado del giudizio (comunicato stampa della Presidenza della Repubblica). Bisogna sapere che il Ministro della Giustizia poteva in effetti, se la legge lo avesse consentito, rinunciare a processare Romano (militare Usa; capito perché solo lui è stato graziato? Per quanti garbugli si fossero inventati i civili Cia restavano fuori). Ma la richiesta doveva pervenire prima che fosse notificato il decreto di citazione per il dibattimento di primo grado; così diceva la legge vigente all’epoca del processo.
Gli Usa la presentarono fuori tempo massimo. E inutilmente Alfano, Ministro della Giustizia all’epoca dei fatti, scrisse al Tribunale e alla Corte d’Appello auspicando che la richiesta americana fosse accolta; i giudici gli risposero che legge non lo consentiva. Sicché appoggiarsi a una legge del 2013 (ma le leggi ad personam non erano una vergogna?) per giustificare un provvedimento che riguarda processi celebrati tra il 2007 e il 2012 è privo di senso.
In ogni modo la rinuncia alla giurisdizione non avrebbe potuto comunque essere effettuata. Secondo la Convenzione Nato (L. 1955/1335) le autorità italiane hanno giurisdizione esclusiva per i reati punibili dalle leggi dello Stato italiano ma non da quelle Usa. Che il rapimento di Abu Omar non fosse considerato reato in Usa fu ammesso esplicitamente nel 2005 dal Segretario di Stato Condoleeza Rice nel corso di un suo viaggio in Europa; sicché Romano non sarebbe mai stato giudicato negli Usa. Che è il motivo per il quale la Cassazione rigettò l’istanza di rinuncia alla giurisdizione italiana. E comunque le autorità Usa avrebbero avuto giurisdizione solo per i reati che minacciavano unicamente la sicurezza Usa o la persona di un militare o un civile americano; ovvero per i reati risultanti da qualsiasi atto o negligenza compiuti nell’esecuzione del servizio.
NEL CASO di ogni altro reato, la giurisdizione sarebbe spettata a titolo prioritario all’Italia. Ed è evidente che il rapimento di Abu Omar non metteva in pericolo la sicurezza degli Usa, semmai mirava a garantirla. E che non può considerarsi “servizio” riconosciuto dalla Convenzione Nato la consumazione di un crimine contro l’umanità.
Per convincersene basta ricordare il caso del Cermis, quando un aereo Usa, nel corso di un pattugliamento (“servizio”) tranciò il cavo di una teleferica con conseguente morte di molte persone: in quel caso i militari non furono processati in Italia per omicidio colposo ma in Usa. Qualificare il sequestro di persona come “servizio” equivarrebbe a riconoscere tale qualifica a una rapina commessa dal militare straniero per procurarsi i soldi necessari per proseguire un’indagine: assurdo.
Napolitano scrive anche che “la decisione è ispirata allo stesso principio che l’Italia, sul piano della giurisdizione, cerca di far valere per i due marò in India”. Quale sia il nesso con persone che non agivano in qualità di militari Nato, organizzazione cui l’India non aderisce, è incomprensibile. Presidente, ancora una volta: non sta bene fare queste cose.

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