C'è una parola precisa che definisce questo reato [SGA].
Caso Abu Omar
La strana grazia di Napolitano
di Bruno Tinti il Fatto 10.4.13
Il
disprezzo per il Diritto, la Costituzione e le leggi sembrava una
prerogativa di B&C. Ma non è vero. Il governo Monti e il Presidente
della Repubblica hanno adottato provvedimenti impensabili: il decreto
Ilva, la vicenda dei marò, il conflitto di attribuzione con la Procura
di Palermo, la grazia a Sallusti e alla fine la grazia all’ufficiale Usa
Joseph Romano hanno dimostrato che anche questi statisti sui generis
hanno una concezione proprietaria dello Stato: quando credono che una
presunta ragion di Stato lo richiede, la violenza al Diritto non è di
ostacolo.
Corte Costituzionale, sentenza 200/2006: la grazia risponde
a finalità umanitarie, atto di clemenza individuale che incide
sull’esecuzione di una pena validamente inflitta da un giudice con le
garanzie formali e sostanziali del processo penale. La sua funzione è
attuare i valori costituzionali, consacrati all’art. 27 della
Costituzione, cui devono ispirarsi tutte le pene: senso di umanità e
rieducazione.
POI È ARRIVATO Abu Omar, cui l’Italia aveva concesso
asilo politico, sequestrato dalla Cia con la complicità dei servizi
italiani. Gli autori di questo “crimine contro l’umanità” (così definito
da Parlamento Europeo, Consiglio d’Europa, Cedu, Nazioni Unite, Amnesty
International, Human Rights Watch), sono condannati dopo i consueti 3
gradi di giudizio. E Napolitano concede la grazia a Joseph Romano, uno
degli americani sequestratori, l’unico militare, gli altri 22 essendo
civili (agenti Cia).
Il fatto è che motivare la grazia scrivendo:
Obama me lo ha chiesto, gli Usa sono gli Usa e noi non siamo niente, è
dura. A parte tutto, contrasta con la sentenza 200/2006. E dunque i
consiglieri giuridici del Presidente si arrampicano sugli specchi e
partoriscono motivazioni per giustificare l’iniziativa. Fallendo
miseramente ma, dal loro punto di vista, non tanto: chi se li va a
studiare codici, pandette e giurisprudenza? Qualche frase ad effetto e
la facciamo franca. É da vedersi: “Il Capo dello Stato ha tenuto conto
della mutata situazione normativa introdotta dal Dpr 11 marzo 2013, n.
27” (20 giorni prima della grazia) sicché la rinuncia da parte del
Ministro della Giustizia alla giurisdizione italiana sui reati commessi
da militari Nato è oggi consentita in ogni stato e grado del giudizio
(comunicato stampa della Presidenza della Repubblica). Bisogna sapere
che il Ministro della Giustizia poteva in effetti, se la legge lo avesse
consentito, rinunciare a processare Romano (militare Usa; capito perché
solo lui è stato graziato? Per quanti garbugli si fossero inventati i
civili Cia restavano fuori). Ma la richiesta doveva pervenire prima che
fosse notificato il decreto di citazione per il dibattimento di primo
grado; così diceva la legge vigente all’epoca del processo.
Gli Usa
la presentarono fuori tempo massimo. E inutilmente Alfano, Ministro
della Giustizia all’epoca dei fatti, scrisse al Tribunale e alla Corte
d’Appello auspicando che la richiesta americana fosse accolta; i giudici
gli risposero che legge non lo consentiva. Sicché appoggiarsi a una
legge del 2013 (ma le leggi ad personam non erano una vergogna?) per
giustificare un provvedimento che riguarda processi celebrati tra il
2007 e il 2012 è privo di senso.
In ogni modo la rinuncia alla
giurisdizione non avrebbe potuto comunque essere effettuata. Secondo la
Convenzione Nato (L. 1955/1335) le autorità italiane hanno giurisdizione
esclusiva per i reati punibili dalle leggi dello Stato italiano ma non
da quelle Usa. Che il rapimento di Abu Omar non fosse considerato reato
in Usa fu ammesso esplicitamente nel 2005 dal Segretario di Stato
Condoleeza Rice nel corso di un suo viaggio in Europa; sicché Romano non
sarebbe mai stato giudicato negli Usa. Che è il motivo per il quale la
Cassazione rigettò l’istanza di rinuncia alla giurisdizione italiana. E
comunque le autorità Usa avrebbero avuto giurisdizione solo per i reati
che minacciavano unicamente la sicurezza Usa o la persona di un militare
o un civile americano; ovvero per i reati risultanti da qualsiasi atto o
negligenza compiuti nell’esecuzione del servizio.
NEL CASO di ogni
altro reato, la giurisdizione sarebbe spettata a titolo prioritario
all’Italia. Ed è evidente che il rapimento di Abu Omar non metteva in
pericolo la sicurezza degli Usa, semmai mirava a garantirla. E che non
può considerarsi “servizio” riconosciuto dalla Convenzione Nato la
consumazione di un crimine contro l’umanità.
Per convincersene basta
ricordare il caso del Cermis, quando un aereo Usa, nel corso di un
pattugliamento (“servizio”) tranciò il cavo di una teleferica con
conseguente morte di molte persone: in quel caso i militari non furono
processati in Italia per omicidio colposo ma in Usa. Qualificare il
sequestro di persona come “servizio” equivarrebbe a riconoscere tale
qualifica a una rapina commessa dal militare straniero per procurarsi i
soldi necessari per proseguire un’indagine: assurdo.
Napolitano
scrive anche che “la decisione è ispirata allo stesso principio che
l’Italia, sul piano della giurisdizione, cerca di far valere per i due
marò in India”. Quale sia il nesso con persone che non agivano in
qualità di militari Nato, organizzazione cui l’India non aderisce, è
incomprensibile. Presidente, ancora una volta: non sta bene fare queste
cose.
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