venerdì 5 aprile 2013
Sul secondo golpe di Napolitano
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05 Aprile 2013
Tuttavia, il problema adesso non è la natura costituzionale di un
governo dimissionario in prorogatio da mesi, che seguita a prendere
impegni con l'Europa cui deve poi rispondere il popolo, ma quella del
neonato Gran Consiglio del Riformismo, il quale se non è un surrogato
del governo, non può neppure considerarsi un organo del legislativo,
anche se sembra avere il compito di produrre proposte di legge per
guidare i lavori del nuovo Parlamento. Una tale funzione, sostitutiva
della presidenza delle due Camere, sarebbe forse potuta essere
assegnata ad un nuovo organismo dal Parlamento, con una legge
(probabilmente costituzionale) non certo dal Capo dello Stato, le cui
prerogative sono disciplinate molto chiaramente dagli art. 87 e 88
della Costituzione. Il Gran Consiglio, sebbene debba preparare "le
riforme", non è neppure una commissione bicamerale per la riforma
costituzionale, che va istituita per legge costituzionale, ma è
qualcosa di diverso ancora.
Bisogna risalire a Francesco Cossiga
per trovare un precedente. Il picconatore, sebbene in un contesto e con
funzioni molto diverse, istituì a un certo punto la Commissione
Paladin, dal nome del costituzionalista che la presiedette, per far
luce sui poteri presidenziali nel caso di dichiarazione di guerra. Ma
in quel caso il compito era di definire i poteri del Quirinale, non di
condizionare quelli altrui, vuoi del Parlamento, vuoi del presidente
successivo.
Insomma, il Gran Consiglio del Riformismo è davvero è
un'istituzione extra ordinem nel diritto italiano, somigliando
piuttosto a quella curia regis, di cui si dotò Guglielmo di Normandia
nel lontano 1066, destinata a un brillante futuro nello sviluppo della
monarchia costituzionale britannica.
A voler essere
costituzionalmente rigorosi, anche se mi rendo conto che il
testualismo interpretativo non è di moda, ci si potrebbe domandare se
non costituisca etimologicamente un attentato alla Costituzione (art.
90, Cost.), il tentativo di modificarla ex abrupto sovrapponendo un
nuovo organismo con funzioni costituzionali, che per quanto si spera
limitatamente nel tempo, in ogni caso modifica il normale
funzionamento della macchina costituzionale.
In effetti, l'atto cui
il Presidente della Repubblica (art. 92 comma 2) era
costituzionalmente chiamato era quello di nominare l'incaricato di
formare un nuovo governo il quale avrebbe dovuto chiedere la fiducia
entro 10 giorni al Parlamento ed essere in ogni caso in carica finché
non se ne fosse nominato uno nuovo. Il modo costituzionalmente rituale
di adempiere a tale alto dovere, era di discendere dal più votato in
giù nella nomina di tale Presidente incaricato, per esplorare a
seguito di un dibattito parlamentare, le imprevedibili circostanze di
un voto prima nell' una e poi nell' altra Camera.
In effetti,
nelle condizioni attuali di un sostanziale pareggio fra tre forze
politiche, richiedere a Bersani o altri di dimostrare «una solida
maggioranza parlamentare» altro non poteva essere che la preparazione
della mossa istitutiva del Gran Consiglio del Riformismo. Quest'organo
di un riformismo che non è più democrazia serve da un lato a imporre
la grande coalizione politica, esito voluto per diverse ragioni, da
Napolitano dal Pdl e da Grillo, ma non per ora dalla coalizione
Bersani-Vendola né certo dal popolo italiano, dall'altra a "rassicurare
i mercati". Infatti, nel caso di fallimento dell'asse Bersani\Monti,
la Grande Coalizione era l'esito voluto dall'Europa e dai mercati,
istituzioni le cui direttive Napolitano interpreta in modo ben più
letterale rispetto a quanto non faccia con il fraseggio della Carta
Fondamentale.
Secondo il nostro diritto e la nostra venerata prassi
costituzionale, se Bersani non fosse riuscito a ottenere la fiducia
in Parlamento, Napolitano avrebbe dovuto vedere se per caso ciò non
fosse stato possibile a qualcuno indicato dal Movimento 5 Stelle
(secondo soggetto politico più votato dopo Italia Bene Comune,
ancorché primo partito). Infine, se anche costui non fosse riuscito a
trovare una maggioranza, sarebbe stato per qualcuno indicato dal Pdl.
Questo lineare processo costituzionale, con protagonista un Presidente
della Repubblica coerente con il suo attuale ruolo costituzionale
(l'Italia è una repubblica parlamentare, non un modello presidenziale e
neppure semi-presidenziale), avrebbe potuto completarsi nei quindici
giorni da riempire vista l'indisponibilità di Napolitano (questa
assolutamente sì nei suoi poteri) a dimettersi. Tutto ciò sarebbe
avvenuto, come previsto dalla Costituzione, con un'aperta e
democratica discussione parlamentare seguita da uno o più voti di
fiducia, senza Gran Consiglio del Riformismo e senza ipoteche sul
prossimo inquilino del Quirinale (sempre che davvero se ne riesca ad
avere un altro).
La nostra Costituzione indica un cammino tortuoso e
difficile ma aperto e democratico. In effetti, è proprio la normalità
democratica in Italia a essere temuta dall'Europa, dai mercati e
dalle loro vestali pronte a tradire lettera e spirito di una
Costituzione pensata per un popolo libero e sovrano. Istituendo il
Gran Consiglio del Riformismo, Napolitano può dare il segnale che i
mercati vogliono e quindi potrà salvarci un'altra volta: tranquilli!
il ritorno alla democrazia, sospesa con Monti, non è ancora all'
orizzonte. L'Italia continuerà sempre più diligentemente a "fare le
riforme".
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